Ecco alcuni suggerimenti per non rimanere impantanati nei meandri della burocrazia italiana.
A prima vista sembrerebbe una procedura addirittura banale, tuttavia se qualche ardimentoso volesse provare il “fai da te” si troverebbe presto impantanato nei meandri della burocrazia italiana.
Per questo articolo tralasciamo le situazioni più complesse che comprendono la costituzione di persone giuridiche (società, associazioni, cooperative, etc) ma concentriamoci sulle “più semplici” partite Iva individuali.
Innanzi tutto chiariamo subito un concetto: l’apertura della partita Iva, salvo pochissimi casi, non esaurisce le adempienze da compiere per far si che l’attività possa iniziare.
La partita IVA è condizione indispensabile per aprire una attività ma non è l’unica (e ovviamente per chi si dimentica sono sempre in agguato multe e sanzioni).
La partita IVA è infatti il numero identificativo di un’attività (commerciale, artigianale e/o professionale) nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (il Fisco con la F maiuscola) e da lì parte il cammino che deve fare tappa ai vari enti previdenziali, assistenziali e comunali. L’apertura della partita IVA identifica infatti il momento dal quale il soggetto ufficialmente intraprende l’attività.
Il caso più semplice è quello del professionista individuale. L’apertura della partita Iva può essere fatta direttamente presso l’agenzia delle entrate ed esaurisce gli obblighi fiscali. L’obbligo previdenziale viene invece assolto a seconda della tipologia dell’attività professionale. I professionisti iscritti ad un Albo (commercialisti, avvocati, notai, medici, giornalisti, etc) sono infatti obbligati ad iscriversi alla propria cassa di previdenza professionale, ognuna con le proprie regole e normative specifiche. Occorre quindi contattare, usualmente entro 30 giorni dall’apertura della partita Iva la propria Cassa e procedere all’iscrizione (che è ovviamente obbligatoria e non facoltativa, salvo eccezioni).
Nel caso in cui il neo professionista non svolga un’attività protetta (es. informatico, consulente generico, etc) è obbligato all’iscrizione presso l’INPS alla c.d. “gestione separata”. In questo caso l’iscrizione si effettua mediante un semplice documento (www.INPS.it) da spedire alla sede INPS di competenza.
Più complicato è il caso dell’apertura di una ditta individuale, l’impresa. Infatti, per semplificare le cose, è stato introdotto l’adempimento Comunica (da effettuarsi telematicamente) che assolve alla molteplicità degli obblighi cui è tenuto l’imprenditore.
Comunica permette infatti di aprire la posizione nei confronti del fisco (la Partita IVA), dell’INPS (gestione commercianti o artigiani), alla Camera di Commercio e al comune (da ultimo con la neonata Scia – Segnalazione certificata inizio attività). Anche in questo caso abbiamo 30 giorni di tempo per comunicare la nostra nuova attività.
Più complesso il discorso dell’INAIL che invece prevede l’obbligo di iscrizione a partire dallo stesso giorno in cui inizia l’attività. è di tutta evidenza, pertanto, che se noi ci avvaliamo della possibilità di comunicare l’apertura di una posizione con Comunica ricomprendendo anche l’INAIL, non possiamo avvalerci dei 30 giorni di tempo disponibili ma dobbiamo agire tempestivamente. Infatti anche il ritardo di un solo giorno è ampiamente sanzionato.
Le normative nazionali hanno già il loro grado di complessità ma a ciò si aggiungono anche le normative comunali che, per definizione, variano da Comune a Comune. La parte comunale di Comunica (la Scia) ricomprende infatti tutti gli atti di autorizzazione, licenza, concessioni e/o nulla osta che andavano presentati ai Comuni per poter iniziare un’attività. Con la Scia, invece, l’attività può essere cominciata immediatamente e il Comune ha tempo 60 giorni per poter verificare la documentazione presentata ed eventualmente procedere al diniego alla prosecuzione dell’attività.
Nel caso il professionista o imprenditore che sia, venisse voglia di lavorare con altri paesi dell’Unione Europea si deve assolutamente ricordare di iscriversi all’archivio VIES tramite l’Agenzia delle Entrate.
Il VIES è infatti il sistema adottato dall’Unione Europea per contrastare le frodi IVA intracomunitarie. Il contribuente, prima di procedere ad operare con l’estero, deve registrarsi presso il VIES, attendere 30 giorni e quindi, solo allora, può cominciare a lavorare con l’estero, sia per il ciclo passivo che attivo.
A questo punto, iscritto, registrato, vidimato e controllato al nostro ardimentoso spetta solo di cominciare a lavorare.
Vantaggi e Svantaggi della ditta individuale
Rispetto alla costituzione di una società di persone, la scelta di optare per la forma giuridica della ditta individuale presenta diversi vantaggi ma anche dei lati meno positivi.
Tra i vantaggi sicuramente:
- un iter burocratico più semplice e veloce
- spese di costituzione più contenute rispetto ad altre forme di impresa
- costi di gestione generalmente minori
- possibilità di gestire la contabilità in maniera più semplice senza redigere un bilancio a fine anno
- l’imprenditore della ditta individuale sarà inoltre l’unico punto di riferimento per collaboratori, fornitori e fisco, assumendo ogni tipo di decisione autonomamente.
Non mancano però degli svantaggi per chi sceglie questa forma giuridica, quali:
- la responsabilità illimitata nei confronti dei terzi: in caso di fallimento i creditori possono, infatti, rivalersi sui beni personali dell’imprenditore.
- Inoltre l’affidabilità creditizia è limitata e sono presenti anche alcuni svantaggi di tipo fiscale: nel caso in cui si realizzino utili ingenti, questi si travasano interamente sul reddito del titolare il quale in tal caso incorre in imposte piuttosto cospicue.