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9 Settembre 2026

Dichiarazioni UNICO PF 2016: le novità per i dei lavoratori autonomi

Dichiarazioni UNICO PF 2016: le novità per i dei lavoratori autonomi

da Dott. Romolo Nicolai / lunedì, 04 Aprile 2016 / Pubblicato il Blog & News, Economia e Finanza

Il modello definitivo della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2016, relativo al periodo d’imposta 2015, è stato approvato con provvedimento del 29 gennaio 2016 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Rispetto all’anno precedente sono state introdotte numerose novità per i lavoratori autonomi e i professionisti. Di seguito un’analisi punto per punto su tutte le novità introdotte, con riferimento ai quadri dei fascicoli 2 e 3.

 

QUADRO RL-Altri redditi

  1. Nella sezioneI-redditi di capitale nella colonna 2 sono stati inseriti due codici per gli utili e i proventi, provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, per i quali il contribuente intende far valere di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.87 del TUIR comma 1, lettera c (ovvero che dalle partecipazioni possedute non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata) . In questi casi occorre indicare il codice 7 per gli utili prodotti fino al 31/12/2007, e il codice 8 per gli utili successivi a tale data.
  2. Al rigo RL2- altri redditi di capitale èstato aggiunto il codice 4 in colonna 1, da indicare per i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non soggetti alla vigilanza di stati UE/SEE
  3. Al rigo RL4- èstata inserita la colonna 9 dove indicare l’ammontare delle imposte pagate dalle partecipate estere di trust trasparenti

 

QUADRO RM-redditi soggetti a imposta sostitutiva

  1. Nella Sezione X del quadro RM-Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art.2 DL 282/2000 vanno riportati i dati relativi alla rivalutazione deiterreni posseduti al 01/01/2015. Per compilare correttamente le caselle da RM20 a RM 22 occorre:
    • Indicare il valore rivalutato così come da perizia giurata di stima
    • Indicare l’imposta sostitutiva dovuta e quella eventualmente già versata per precedenti rivalutazioni e l’imposta residua da versare (in ogni caso non è ammesso il rimborso, quindi se il saldo è negativo il campo non va compilato).
    • Indicare se si vuole effettuare o meno il pagamento rateale.

 

QUADRO RT- plusvalenze di natura finanziaria

  1. Sono stati aggiunti i righi RT11, RT30 e RT69dove vanno indicate le plusvalenze realizzate con la cessione di partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari o di contratti di associazione in partecipazione
    • se emessi o stipulati da società residenti in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato
    • qualora il contribuente intenda far valere di essere in possesso degli esimenti di cui all’art87 Tuir comma 1, lettera c (cioè che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata) ma non abbia presentato l’istanza di interpello o avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole.
  2. è nuovamente possibile rivalutare le partecipazioni possedute al 01/01/2015, per le quali risulta, entro il 30/06/2015 che sia stata redatta una perizia giurata di stima e che sia versata l’imposta sostitutiva.

 

QUADRO AC-Amministratori di condominio

Gli amministratori di condominio che si avvalgono dell’assistenza fiscale, da quest’anno possono scegliere alternativamente di:

  1. compilare il quadro K del Mod.730contenente le informazioni sui dati identificativi del condominio oggetto di ristrutturazioni su parti comuni;e sull’importo complessivo di beni e servizi acquistati dal condominio ed i dati identificativi dei fornitori.
  2. presentare, oltre il modello 730, il quadro AC di Unico2016, compilato con l’elenco dei fornitori del condominio. In questo caso va compilato anche il frontespizio.

 

QUADRO RE-Redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni

Nei righi RE7 e RE8 è stata inserita la colonna 1 per indicare la maggiore quota di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria fiscalmente deducibili grazie al cd. super ammortamento. Con la Legge di stabilità 2016 agli art.91 e 92 è stata introdotta la possibilità di dedurre fiscalmente il costo d’acquisto incrementato del 40%. Si ricordano le condizioni per accedere a questa agevolazione:

  • I beni devono essere acquistati o presi in leasing tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016
  • I beni devono essere nuovi
  • I beni devono essere strumentali all’attività svolta

 

 

QUADRO RF-Reddito d’impresa in regime di contabilità ordinaria

  1. RF46:è stata aggiunta la colonna 1 per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori con livello nominale di tassazione inferiore al 50% di quello italiano (cd. a fiscalità privilegiata). A norma dell’art.167 TUIR se il contribuente intende dimostrare che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata può fare interpello all’Agenzia delle Entrate. Devono compilare questo rigo i contribuenti che:
    • non hanno presentato istanza di interpello
    • avendo presentata istanza di interpello non hanno ricevuto risposta favorevole
  2. RF47:è stata aggiunta la colonna 1 dove vanno indicati gli utili provenienti da partecipazioni in imprese o enti esteri localizzati in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata specularmente a quanto indicato per il rigo RF46.
  3. RF50: è stata aggiunta la colonna 1 dove va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. Infatti la Legge di stabilità 2015 ha introdotto l’opzione per cui tali proventi non concorrano a formare il reddito (cd.patent box)
  4. RF52:è stata aggiunta la colonna 1 dove va indicata la quota delle spese deducibili, in base ai commi 10 e 11 dell’art.100 TUIR derivanti da:
    • operazioni intercorse con imprese residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati
    • prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
  5. RF55:è stato aggiunto:
    • il codice 40, per indicare l’ammontare delle plusvalenze derivanti dalla cessione dei beni rientranti nel cd. patent box (come specificati nel rigo RF50).
    • il codice 50, per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativo al cd. super ammortamento.

 

QUADRO RG-Reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata

  1. RG21-altri componenti negativi è stata aggiunta la colonna 1 dove va indicata la quota delle spese derivanti da operazioni e prestazioni come definite al rigo RF52.
  2. RG 22-Altri componenti negativi è stato previsto il codice 27 per indicare il maggior valore delle quote di ammortamento e dei canoni di locazioni finanziaria previsti con il super ammortamento che permette la deduzione del costo d’acquisto incrementato al 40%. Per beneficiarne i beni devono essere nuovi, strumentali e devono essere acquistati tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016:
  3. RG23 –Reddito detassato nella colonna 1 va indicata la quota dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni rientranti nel patent box, come definito per il rigo RF50.

 

QUADRO LM- Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario

È stata inserita una sezione per i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni che aderiscono al regime forfetario del reddito (come definito dagli art. 54-89 dalla Legge di Stabilità 2015 L.190/2014) che prevede l’applicazione di coefficienti di redditività differenziati a seconda del tipo di attività svolta, all’ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati e che prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali all’Irpef e dell’Irap, in misura pari al 15% (pari a 1/3 del 15% per i primi 3 anni di entrata nel regime).

 

QUADRO RS- Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, Rf, RG, RH, e prospetti vari

  1. Nel prospetto“Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” è stato inserito il rigo RS46, per indicare gli elementi conoscitivi che il contribuente deve fornire per dimostrare che le operazioni effettuate non comportano duplicazioni dell’agevolazione, qualora non sia stata presentata l’istanza di interpello o sia stata presentata ma non sia stata ricevuta risposta positiva dall’Agenzia delle entrate.
  2. È stata inserita una sezione nella quale i contribuenti aderenti al regime forfetario (come definito dagli art.54-89 della Legge di stabilità 2015). Coloro che esercitano attività di arti o professioni con tale regime devono trasmettere all’Agenzia alcune informazioni come il numero dei dipendenti, i mezzi di trasporto ecc. Per fare ciò devono compilare la nuova sezione del quadro RS intitolata:Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa,arti e professioni-obblighi informativi.

 

QUADRO RQ-Altre imposte

Sono state aggiunte tre sezioni per i contribuenti che si avvalgono della possibilità, versando un’imposta sostitutiva per i redditi e l’IRAP di:

  • rivalutare o allineare i beni d’impresa e le partecipazioni
  • affrancare il saldo attivo di rivalutazione o la riserva da riallineamento.

 

QUADRO FC- Redditi dei soggetti controllati residenti e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Nella sezione I sono state inserite le caselle “art.167 tuir comma 8-quater” ed “Esimente” che devono essere compilate dai contribuenti che pur avendo le condizioni esimenti non hanno applicato la disciplina dell’art. 167 tuir(cioè quella di far valere che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata) per segnalare che non è stata presentata istanza di interpello disapplicativo o che è stata presentata non è stata ottenuta risposta favorevole.

 

QUADRO CE- Credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e per imposte assolte dalle controllate estere

È stato riconosciuto il credito d’imposta:

  • al soggetto residente che controlla società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato o alle sue controllate residenti, nel caso in cui siano conseguiti utili provenienti dalle medesime società e per i quali operi la dimostrazione di cui alla lett. a) del comma 5 dell’art. 167 TUIR (cioè l’effettivo svolgimento dell’attività industriale).
  • al cedente controllante residente, o alle cedenti residenti sue controllate, per le plusvalenze realizzate su partecipazioni in imprese ed enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato per i quali sussiste la condizione di effettivo svolgimento dell’attività industriale o commerciale.

Il credito d’imposta spetta sulle imposte pagate dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione degli utili conseguiti o delle partecipazioni cedute e nei limiti dell’imposta italiana.

 

Fonte: Fisco e Tasse

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