Limite di 5 mila euro l’anno per datori e lavoratori. Valore lordo da 12 euro orari, 10 euro netti.
Il nuovo voucher si chiama PrestO, con la o maiuscola, acronimo di “Prestazione Occasionale” e Libretto Famiglia i nuovi strumenti che sostituiscono i vecchi Voucher: tutte le istruzioni per utilizzarli fornite nel testo della Manovra Bis.
Breve guida al nuovo contratto di lavoro a chiamata, altrimenti detto job on call:
Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 54 bis “Disciplina delle prestazionali occasionali. Libretto Famiglia” del Dl 50/2017, rispetto ai vecchi voucher lavoro (aboliti), i nuovi PrestO potranno essere usati anche in Agricoltura, oltre che in tutte le aziende fino a un massimo di 5 dipendenti con contratti stabili.
Per accedere alle prestazioni, datori e lavoratori devono registrarsi in un’apposita piattaforma informatica INPS.
Per i privati arriva invece il Libretto Famiglia per il pagamento di:
- piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare;
- bonus babysitter.
Il valore è di 12 euro lordi l’ora, che diventano 10 euro netti poiché sono a carico del lavoratore i contributi alla gestione separata INPS (1,65 euro), l’assicurazione INAIL contro gli infortuni (0,25 euro) e gli ”oneri gestionali” INPS (0,10 centesimi).
Le famiglie dovranno comunicare – entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione – i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento, la durata della prestazione e ogni altra informazione necessaria ai fine della gestione del rapporto. Per il Libretto Famiglia è possibile utilizzare la piattaforma informatica INPS, chiamare i contact center, o rivolgersi a un ente di patronato.
Due tetti. Si prevedono due limiti di importo. Uno per il datore: 5 mila euro all’anno. L’altro per l’utilizzatore: sempre 5 mila euro, ma 2.500 con lo stesso datore. Possono far ricorso alle prestazioni occasioni le persone fisiche mediante il Libretto Famiglia. E le micro imprese, sotto i 5 dipendenti, con il contratto PrestO. Ma il lavoratore in questione – unico limite – non deve avere in corso o cessato da poco (meno di sei mesi) un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione con quel datore.
Diritti. Come per il voucher, viene coperta l’assicurazione Inail e la copertura previdenziale con versamento dei contributi alla gestione separata. E la prestazione è esentasse. A differenza dei voucher, si prevede il rispetto del riposo giornaliero, delle pause e dei riposi settimanali. Ma non si parla di ferie, malattie e maternità.
Statali. PrestO potrà essere usato anche dalle amministrazioni pubbliche, nell’ambito di progetti speciali per poveri, disabili, detenuti, tossicodipendenti o disoccupati. Per lo svolgimento di lavori di emergenza in caso di calamità o eventi naturali improvvisi. Per attività di solidarietà. Per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Categorie speciali. Il tetto dei 5 mila euro annui sale di un quarto a 6.250 euro, se la prestazione viene da pensionati, giovani con meno di 25 anni purché iscritti a scuola o università, disoccupati, percettori di Rei (reddito di inclusione) o di altri sussidi di sostegno.
Come fare. Per accedere alle prestazioni, datori e lavoratori devono registrarsi in un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che si occupa di accreditare i compensi ed erogarli attraverso un sistema di pagamenti elettronici. Solo per il Libretto Famiglia, gli adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato.
Famiglie. Possono acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps, o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato (dove quindi vengono caricate le somme poi da spendere, come fosse una card, nei limiti fissati), il Libretto Famiglia per il pagamento di tre categorie di “prestazioni”:
1) piccoli lavori domestici, inclusi giardinaggio, pulizia o manutenzione
2) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
3) insegnamento privato supplementare
4) ma anche per erogare il bonus babysitter
Il valore nominale di un’ora di lavoro è fissato in 10 euro. A carico del lavoratore però ci sono i contributi alla gestione separata Inps pari a 1,65 euro e l’assicurazione Inail contro gli infortuni di 0,25 euro. Inoltre 0,10 centesimi vanno a remunerare gli “oneri gestionali”: dunque all’Inps. In totale, il valore lordo del buono è dunque pari a 12 euro. Al lavoratore in tasca finiscono 10 euro netti. Più del vecchio voucher da 10 euro lordi e 7,5 euro netti. I contributi previdenziali aumentano, ma di pochissimo: da 13 a 13,75%. L’assicurazione anti-infortuni scende invece dal 7% al 2,08% (da 70 a 25 centesimi). Mentre la quota per la gestione del servizio da parte dell’Inps raddoppia da 5 a 10 centesimi, ma in termini percentuali scende dal 5% al 4,2%.
Gli obblighi delle famiglie. Il datore-famiglia deve comunicare, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, “nonché ogni altra informazione necessaria ai fine della gestione del rapporto”. Lo può fare direttamente sulla piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei contact center sempre dell’Inps. Una volta fatto, il datore riceve la notifica via sms o mail.
Contratto PrestO. È il voucher delle imprese. Vietato in agricoltura (ma solo per chi era iscritto l’anno precedente negli elenchi dei lavoratori agricoli), nelle miniere, cave e torbiere, nelle attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo, nell’ambito dell’esecuzione di appalti e nelle aziende con più di 5 dipendenti a tempo indeterminato. L’impresa deve versare, attraverso la piattaforma informatica, le somme che poi intende utilizzare per pagare i suoi lavoratori occasionali (in base ai tetti fissati), con le stesse modalità del Libretto Famiglia. L’1% degli importi viene destinato “al finanziamento degli oneri gestionali”. Dunque all’Inps. Il valore minimo orario nel PrestO è di 9 euro, fatto salvo il settore agricolo dove è pari alla retribuzione oraria dei contratti subordinati fissata nei contratti nazionali. Contributi e Inail, anche qui, sono a carico del lavoratore. I primi nella misura del 33% del compenso. I secondi del 3,5%. A conti fatti, si sommano ai 9 euro altri 2,97 euro di contributi e 31 centesimi all’Inail. Si arriva così, anche qui, a 12 euro lordi.
Gli obblighi delle imprese. Le aziende devono trasmettere, attraverso la piattaforma Inps o tramite contact center, almeno 1 ora prima dell’inizio della prestazione una dichiarazione con i dati anagrafici e identificativi del lavoratore, il luogo di svolgimento della prestazione, l’oggetto della prestazione, la data e l’ora di inizio e termine della prestazione, il compenso pattuito, “in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative” nell’arco della giornata. Terminata la procedura, l’azienda riceve notifica tramite sms o mail. Se però la prestazione non ha luogo, entro 3 giorni dalla data comunicata il datore deve revocare la dichiarazione, altrimenti l’Inps paga la prestazione e accredita i contributi.
Quando viene pagato il lavoratore. L’erogazione, tramite Inps, dei compensi avviene entro il 15 del mese successivo alla prestazione, in entrambi i casi di Libretto Famiglia e Contratto PrestO, con accredito su conto corrente o bonifico presso le Poste (però con oneri aggiuntivi a carico del lavoratore). I contributi previdenziali e Inail sono accreditati invece direttamente da Inps tramite piattaforma.
Sanzioni. In caso di superamento del tetto di reddito pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se si violano gli obblighi di comunicazione, scatta la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione.
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Fonte: Camera dei Deputati